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Condizioni di viaggio

Art. 1
NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del Codice Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Art. 2
Pacchetti turistici
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 17/03/95, n.111, attuazione della direttiva n.90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

Art. 3
PRENOTAZIONE
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L’agenzia di viaggio rivenditrice, in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art.9 della legge 17 maggio 1983, n.217, potrà rilasciare al Consumatore, ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
L’agenzia di viaggio rivenditrice ha nei confronti dell’organizzatore la veste giuridica di intermediario oltre che di venditore. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nel contratto, nel catalogo, o in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore come previsto dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Art. 4
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di costo del trasporto aereo e imposte sui servizi alberghieri e turistici.
Art. 5
PAGAMENTO
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato sette  giorni prima dell’inizio del viaggio.
Per le prenotazioni effettuate nei sette  giorni prima dell’inizio del viaggio, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
Art. 6
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Consumatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Consumatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’agente di viaggio e all’organizzatore a mezzo raccomandata A. R. o, in caso di urgenza, telegramma o telefax, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza etc.). A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione nella misura che gli verrà quantificato all’atto della comunicazione.
Art. 7
ESIGENZE DEL VIAGGIATORE
Il Consumatore è tenuto a comunicare per iscritto, al momento della prenotazione, eventuali particolari esigenze. L’organizzatore, verificatone la possibilità ad accoglierle, ne darà conferma scritta, unitamente alla comunicazione di eventuali costi aggiuntivi.
Art. 8
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
Per le modifiche richieste dal Consumatore, dopo che la prenotazione è stata già confermata, sarà addebitato l’importo di E 15 a persona oltre ad eventuali penali per voli e sistemazioni alberghiere che verranno quantificate secondo i casi.
Art. 9
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Consumatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 10
RECESSIONE DAL CONTRATTO
10.1. - Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
• Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel contratto, in misura eccedente il 10%;
• modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’organizzatore e non accettate dal Consumatore. A tal fine si precisa che il Consumatore deve comunicare per iscritto all’organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne per la colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
• usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
• ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il Consumatore deve comunicare per iscritto all’organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove non fornisca specifica prova, il Consumatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Consumatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Consumatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
10.2. - Qualora il Consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 10.1 si applicheranno le seguenti penali di annullamento:
20% della quota di partecipazione
fino a 15 giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione
da 14 a 9 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione
da 8 a 3 giorni prima della partenza;
80% della quota di partecipazione
da 2 giorni prima al giorno della partenza.


Art. 11
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore nei confronti del Consumatore per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Consumatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Consumatore dipenda da cause imputabili al Consumatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Consumatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 12
Assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore per inadempienza da parte del venditore, degli obblighi a carico di quest’ultimo.

Art. 13
SEGNALAZIONE DI RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Consumatore deve altresì, a pena di decadenza, ai sensi dell’art.19 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore ed al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 14
COPERTURA ASSICURATIVA
Il Quadrante S.r.l. è coperto da polizza assicurativa n.39902260 con la compagnia ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. per la responsabilità civile di cui all’art.15 e 16 del Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995.

Art. 15
FONDO DI GARANZIA
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del Consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art.21 n.5 del Decreto Legislativo n.111/95